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Regolamento del collegio docenti

approvato dal Collegio dei Docenti del 28/10/2014

Descrizione

LE COMPETENZE
Art. 1
Il Collegio dei docenti è chiamato ad attuare la primaria funzione dell’Istituzione scolastica, che è quella didattica – educativa – formativa.
Art. 2
Alle riunioni del Collegio è ammessa la sola componente docente oltre al Dirigente Scolastico, salvo diversa deliberazione collegiale, sempre e comunque a maggioranza qualificata (metà più uno dei votanti).
Art. 3
Il Collegio si riunisce di norma a rotazione nei giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio.
Art. 4
Durante le sedute è richiesto un comportamento corretto e consono che consenta a tutti un’attiva partecipazione ai lavori. Il Presidente dell’assemblea può sempre sospendere provvisoriamente o interrompere definitivamente i lavori del Collegio, nel caso non ravvisasse la condizione di cui sopra.

LA CONVOCAZIONE
Art. 5
Il Collegio dei Docenti si insedia all’inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il calendario proposto dal Dirigente Scolastico e votato dal Collegio. Il Collegio può essere altresì convocato in seduta straordinaria su richiesta di almeno 1/3 dei componenti o nel caso in cui il Dirigente ne ravvisi le necessità. La comunicazione dell’O.d.g. deve essere data con almeno 5 giorni di preavviso. In caso di sopravvenuti problemi urgenti, l’O.d.g. può essere integrato con comunicazione scritta anche il giorno prima.
Art. 6
Il Collegio, anche su iniziativa di un solo componente, può deliberare l’inserimento di uno o più punti all’O.d.g. per la seduta successiva. 

ATTRIBUZIONI DELLA PRESIDENZA
Art. 7
Il Dirigente Scolastico presiede il Collegio e ne assicura il corretto e proficuo funzionamento. In particolare:

  • apre e chiude la seduta;
  • dà la parola, guida e modera la discussione;
  • cura l’ordinato svolgersi dei lavori;
  • stabilisce la sequenza delle votazioni;
  • in relazione al decreto n. 44 del 01/02/2002, il Dirigente Scolastico: predispone il programma per l’attuazione del POF, realizza il programma nell’esercizio dei compiti e delle sue funzioni e comunica la nomina dei collaboratori della dirigenza

Art. 8
Il Collaboratore vicario sostituisce il Dirigente Scolastico in caso di assenza o impedimento.
Art. 9
Il Segretario del Collegio, designato di norma dal Dirigente Scolastico tra i collaboratori, sovrintende alla stesura del processo verbale, che deve contenere le deliberazioni e gli atti della riunione; se richiesto ne dà lettura. Le richieste di variazione del verbale devono essere redatte in forma scritta e, se approvate, fanno parte integrante del medesimo verbale oggetto di approvazione.
Art. 10
Dal decimo giorno lavorativo successivo ad ogni riunione del Collegio, il relativo verbale sarà affisso in bacheca interna alla sala insegnanti, perché sia possibile richiederne in forma scritta eventuali rettifiche per la definitiva approvazione nella seduta successiva. 

ATTRIBUZIONI DEL COLLEGIO
Art. 11
Il Collegio dei docenti:

  1. ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico; in particolare, cura la programmazione dell’azione educativa;
  2. formula proposte al dirigente scolastico per la formazione la composizione delle classi, per la formulazione dell’orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal Consiglio d’ Istituto;
  3. valuta periodicamente l’andamento complessivo dell’azione didattica per verificarne l’efficacia;
  4. provvede all’ adozione dei libri di testo, sentiti i Consigli di classe e, nei limiti delle disponibilità finanziarie, alla scelta dei sussidi didattici;
  5. adotta e promuove, nell’ ambito delle proprie competenze, le iniziative di sperimentazione;
  6. promuove iniziative di aggiornamento dei docenti dell’Istituto;
  7. elegge i suoi rappresentanti nel Consiglio d’Istituto;
  8. elegge, nel suo seno, i docenti che fanno parte del comitato per la valutazione del servizio del personale insegnante;
  9. identifica, con delibera, le funzioni strumentali al Piano dell’offerta formativa;
  10. stabilisce gli indirizzi e il numero delle classi attivate per indirizzo;
  11. decide la possibilità di iscrivere per la terza volta uno studente alla stessa classe, sentito il parere del Consiglio di classe di provenienza;
  12. approva le misure più opportune per le iniziative di recupero e sostegno.

Art. 12
Per migliorare la propria organizzazione il Collegio dei docenti può articolarsi in commissioni di lavoro. Ogni commissione può articolarsi in sottocommissioni finalizzate allo studio e al raggiungimento di obiettivi specifici e alla realizzazione di servizi prefissati dal POF. Il coordinatore delle commissioni e sottocommissioni è di norma il docente eletto per la funzione strumentale o, in via subordinata, un docente eletto fra i membri della commissione.

VALIDITA’ DELLE SEDUTE

Art. 13
Il segretario procede all’appello nominale per verificare il numero dei presenti. La seduta è valida se è presente la metà + uno dei componenti.
Art. 14
Tutte le assenze relative all’intera seduta o parte di essa devono essere giustificate.
Art. 15
Le sedute del Collegio sono, di norma, prioritarie su qualsiasi altra attività del personale docente.

LAVORI DELLE SEDUTE

1 – la discussione
Art. 16
I lavori del Collegio si aprono con l’approvazione del verbale della seduta precedente; con decisione unanime è possibile astenersi dalla lettura dello stesso, salvo il diritto d’intervento per chi intenda proporre rettifiche.
Art. 17
E’ possibile richiedere di modificare la successione dei punti all’O.d.g.. La richiesta viene accolta se approvata con maggioranza relativa.
Art. 18
Sugli argomenti compresi all’O.d.g. i docenti chiedono di intervenire con semplice alzata di mano.
Art. 19
Nessun docente può, di norma, iscriversi a parlare più di una volta per ogni punto all’O.d.g..
Art. 20
La durata degli interventi nella discussione di ogni punto al’O.d.g. non può superare i 5 minuti; il docente che presenta la proposta di delibera, ha a disposizione altri 3 minuti per l’illustrazione della stessa.
Art. 21
Ogni docente è tenuto a rispettare i tempi prefissati; in caso contrario il Presidente, dopo un richiamo, ha la facoltà di togliere la parola.
Art. 22
Ogni docente ha diritto di replica una sola volta per ogni argomento all’Ordine del giorno per un tempo non superiore a due minuti.
Art. 23
Le comunicazioni del Dirigente Scolastico in apertura di seduta, così come i temi o i quesiti posti dai membri del Collegio in relazione al punto “Varie” conclusivo della  seduta, non sono di norma soggetti a discussione.

2 – le votazioni
Art. 24
Ogni componente del Collegio è tenuto ad esprimere il proprio parere con il suo voto.
Art. 25
Quando una proposta viene messa ai voti non è più consentito alcun intervento.
Art. 26
Tutte le votazioni avvengono per voto palese. Un componente del Collegio può chiedere il voto per appello nominale.
Art. 27
Una proposta di delibera è approvata:

  1. se votata all’unanimità
  2. se votata a maggioranza (si chiama relativa quella pari al 50% + 1 dei votanti)

In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Il voto degli astenuti non ha mai valore ai fini della determinazione della maggioranza.Il computo dei voti è di competenza dei due docenti scrutatori, nominati ogni volta all’inizio della seduta.
Art. 28
Conclusa la votazione, il Presidente proclama i risultati della stessa.
Art. 29
Fatti salvi i diritti della libertà didattica previsti dalla legge, le deliberazioni del Collegio vincolano tutti i docenti a partecipare alla loro attuazione secondo le modalità previste.
Art. 30
Il Collegio può prendere in esame, su richiesta di un terzo dei componenti, eventuali motivate proposte di modifica del regolamento. Per l’approvazione di tale proposta è richiesta la maggioranza relativa.
Art. 31
Il presente regolamento entra in vigore dal momento della sua approvazione da parte del Collegio dei docenti avvenuto in data 28 ottobre 2014. Quanto non previsto viene disciplinato dalle norme vigenti in materia.

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