logo della Repubblica italiana

REGOLAMENTO DI ISTITUTO DEL POLO LICEALE “MAZZATINTI”

approvato dal Collegio dei Docenti il 22 febbraio 2018 con delibera n° 18/2017-2018 e dal Consiglio d'Istituto il 16 marzo2018 con delibera n°61

Descrizione

Preambolo (artt. 1 – 4 )
Norme generali (artt. 5 – 9)
Frequenza scolastica e vita di relazione (artt. 10 – 18)
Doveri e diritti degli studenti (artt. 19 -21)
Sanzioni disciplinari e organismo di garanzia (artt. 22-26)
Disposizioni finali (artt. 27 – 32) PREAMBOLO ART. 1 La scuola, in quanto istituzione della Repubblica, è regolata da un complesso di norme legislative, amministrative e contrattuali. Esse fanno parte della cultura professionale del personale docente e A.T.A.. Ai genitori e agli studenti eletti negli organi collegiali, e a chiunque ne faccia motivata richiesta, è assicurata l’informazione e documentazione relativa. ART. 2 La scuola è un’istituzione finalizzata alla formazione culturale e civile delle persone, alla realizzazione del diritto allo studio e allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno. ART. 3 I. La scuola fonda la sua azione educativa sul riconoscimento del patrimonio culturale, storico, artistico, letterario, pedagogico e scientifico della più vasta comunità civile e sociale di cui è parte, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia personale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all’inserimento nella vita attiva. Il presente regolamento assume i principi e le norme dello “Statuto delle studentesse e degli studenti” (DPR.249/98 e successive modifiche e integrazioni in DPR 293/07) ed è conforme al regolamento dell’autonomia scolastica ( DPR.275/99). E’ inoltre coerente e funzionale alle finalità e obiettivi del P.O.F. di istituto. II. La scuola valorizza il rapporto di collaborazione tra docenti, personale della scuola e genitori, nel rispetto delle competenze e delle responsabilità di ciascuno; accoglie l’associazionismo dei genitori come opportunità di partecipazione alla vita della scuola e potenziamento della qualità educativa dell’istituzione scolastica. ART. 4 La vita della comunità scolastica si basa sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, sul rispetto dell’espressione di pensiero e opinione, sulla tolleranza religiosa e sui principi sanciti dalla Costituzione della Repubblica Italiana.

NORME GENERALI

ART. 5 I. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni, rispettare gli impegni di studio, mantenere un comportamento corretto, educato e decoroso. Sono tenuti ad avere rispetto verso i docenti, il personale della scuola e gli altri studenti. Sono tenuti a rispettare l’ambiente scolastico, gli arredi, le attrezzature, in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola. In caso contrario, ciascuno sarà chiamato a risarcire il danno o in forma individuale, qualora sia accertata la responsabilità, o in forma collettiva. Negli spazi della scuola è vietato fumare ed è vietato, durante le attività didattiche, l’uso del cellulare. Ai sensi del D.L. 196/2003 (Legge sulla Privacy) è vietato diffondere immagini, foto o registrazioni effettuate senza il consenso formale dell’interessato se maggiorenne, dei genitori o tutore legale se minore. II. Prima dell’inizio delle lezioni, gli alunni e le alunne possono entrare nell’edificio scolastico. All’ora di inizio delle lezioni scandito dal suono della campanella, tutti gli allievi devono entrare ordinatamente nelle rispettive aule, con un minimo margine di tolleranza che non deve superare di norma i 5 minuti; nel caso di ritardo di ulteriori minuti ( fino a un massimo di dieci), tale ritardo sarà annotato sul registro elettronico e, se reiterato, avrà ricaduta nella valutazione del comportamento. L’ingresso posticipato è ammesso solo ed esclusivamente al cambio dell’ora. Gli studenti che entrano a scuola in orario diverso, per poter essere ammessi in classe dovranno attendere in portineria l’inizio dell’ora successiva. Il suono della campanella segnerà l’inizio delle lezioni, l’inizio e la fine dell’intervallo, il termine dell’attività didattica antimeridiana e pomeridiana; laddove l’organizzazione didattica lo renda necessario, il suono della campanella scandirà ogni unità oraria ART. 6 Durante l’intervallo, è consentito agli studenti di uscire soltanto nello spazio esterno comune che dovrà essere lasciato pulito. Il personale della scuola garantirà la sorveglianza secondo le modalità previste dalla normativa. ART. 7 Durante il cambio delle lezioni, al momento dell’ingresso dell’insegnante, tutti gli alunni e le alunne devono trovarsi all’interno delle rispettive aule. ART. 8 Al termine delle lezioni gli allievi escono dalle aule e dall’Istituto, avendo massima cura di evitare ogni molestia alle lezioni eventualmente ancora in corso. I docenti in servizio nelle classi interessate garantiranno la massima sorveglianza. ART. 9 Le porte delle aule dovranno restare aperte se gli insegnanti, per qualsiasi motivo, non sono in classe. Il cambio dei professori fra un’ora e la successiva deve avvenire in maniera quanto più possibile sollecita.

FREQUENZA SCOLASTICA

ART. 10 Le giustificazioni delle assenze dovranno essere effettuate dal genitore solo on line attraverso il libretto elettronico. I docenti avranno cura di controllare la regolarità delle giustificazioni. ART. 11 Gli alunni che si sono assentati, se non presentano giustificazione entro il terzo giorno dal rientro, verranno riammessi alle lezioni previa annotazione formale sul Registro di classe della suddetta inadempienza. Le assenze e i ritardi sono giustificati mediante il libretto elettronico. I maggiorenni produrranno giustificazione autonomamente attraverso la medesima procedura on line. Si precisa che, ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 122 del22/06/2009, a decorrere dall’anno scolastico 2010/11: ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. Sono previste deroghe per casi eccezionali, tali però che non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione dello studente. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato. ART. 12 Gli ingressi posticipati e le uscite anticipate saranno concessi solo se eccezionalmente richiesti e motivati per iscritto dal genitore; per i maggiorenni la richiesta sarà autografa; le esigenze particolari verranno gestite direttamente dalla Dirigenza scolastica. Gli alunni minorenni, anche in presenza di dichiarazione scritta, potranno uscire solo se accompagnati dai genitori o da un loro delegato autorizzato previa dichiarazione scritta. Ciò vale anche per i casi di improvvisa indisposizione. In ogni caso, su tali concessioni la decisione spetta al Dirigente Scolastico o ai suoi Collaboratori o, in loro assenza, al docente in servizio nella classe. ART. 13 I. Le assenze orarie e giornaliere degli studenti saranno riportate con scrupolo da ogni docente sul Giornale di Classe, acquisite anche in forma telematica, così da permettere al docente coordinatore di rilevare casi anomali e comunicarli alla Segreteria didattica per le opportune iniziative da assumere da parte della Dirigenza Scolastica. II. Si fa presente che il mancato rispetto degli articoli 12 e 13, tale da configurare una frequenza scolastica deficitaria, in assenza di gravi e giustificati motivi, sarà sanzionata come previsto nel Patto educativo di corresponsabilità e, comunque, avrà una ricaduta negativa nell’attribuzione del voto di condotta, in base alla griglia adottata. ART. 14 I. Le uscite in gruppo dalla classe durante le ore di lezione sono preventivamente autorizzate dal Dirigente Scolastico e finalizzate ad attività integrative. II. Durante le ore di lezione, non sarà concesso il permesso di uscire dall’aula, a meno di particolari esigenze. Non si accorderà permesso di uscire dalla classe, per qualunque motivo, a più di un alunno per volta. Ai collaboratori scolastici incombe l’obbligo di vigilare e riferire al professore della classe dell’alunno in caso di eventuali inosservanze. III. Per quanto riguarda l’acquisto delle merende si dispone che in ogni classe un alunno incaricato compili la lista nei primi cinque minuti dall’inizio delle lezioni e la consegni al collaboratore del piano, lo stesso alunno provvederà al ritiro. ART. 15 I. L’uso dell’ascensore, ove presente, è di competenza esclusiva del personale della scuola. Agli alunni è fatto divieto di usufruire dell’ascensore, salvo nei casi di difficoltà di deambulazione. Agli alunni è fatto divieto di sostare nel locale portineria. II. L’uso della macchina fotocopiatrice, ivi presente, è di competenza esclusiva del personale A.T.A. Si precisa che la gratuità delle fotocopie riguarda soltanto quelle per compiti in classe, esercitazioni o attività didattiche mirate. ART. 16 In occasione di visite guidate e viaggi d’istruzione, della partecipazione a spettacoli in luoghi pubblici o di altre manifestazioni collettive, il comportamento dovrà essere corretto e responsabile. I comportamenti non congrui saranno sanzionati come previsto dal Regolamento per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari. ART. 17 I. Le assemblee studentesche sono regolate dagli articoli 43 e 44 del D.P.R. n. 416/74. Delle assemblee verrà redatto apposito verbale, il cui schema riassuntivo verrà affisso all’albo di Istituto. II. Durante le assemblee, il personale docente sarà presente nell’Istituto secondo il proprio orario di servizio ed avrà facoltà di interrompere l’assemblea qualora non siano garantite le condizioni per un regolare svolgimento. ART. 18 I. Possono essere richieste assemblee di classe cinque giorni prima della data prescelta. Gli studenti informeranno per correttezza i docenti interessati e chiederanno loro di apporre, per presa visione, le loro firme in calce alla richiesta dell’assemblea da presentare al Dirigente Scolastico. Giorni e ore saranno assegnate a rotazione. I docenti che lo desiderino possono partecipare ai lavori delle assemblee di classe o di istituto, come previsto dall’art. 43 del D.P.R. 416/74. II. I docenti hanno facoltà di sospendere l’assemblea qualora non siano garantite le condizioni per un suo regolare svolgimento. III. Delle assemblee verrà redatto apposito verbale che dovrà essere consegnato in Presidenza.

DOVERI E DIRITTI DEGLI STUDENTI

ART. 19 I doveri dello studente sono:
  • la frequenza assidua e puntuale alle lezioni;
  • lo studio serio e assiduo;
  • il rispetto nei confronti del Dirigente scolastico, degli insegnanti, degli altri studenti e di tutto il personale della scuola;
  • il rispetto del regolamento di istituto;
  • la correttezza nell’uso di materiale e spazi della scuola;
  • l’osservanza delle norme di sicurezza;
  • tenere un comportamento e un linguaggio adeguato e consono all’ambiente educativo che si frequenta.
  • tenere un comportamento e un linguaggio adeguato e consono anche durante le gite, viaggi di istruzione, manifestazioni, stages, attività di alternanza scuola-lavoro.
ART. 20 I. Nel caso in cui si dovessero verificare da parte degli studenti comportamenti che configurano mancanze relative all’art. precedente, così come all’art. 4 ed in ogni caso alla parte del presente Regolamento riguardante la frequenza scolastica e la vita di relazione, esse saranno rese note ai genitori degli alunni e sanzionate come  previsto dalle norme. II. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica. III. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. IV. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità. V. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. VI. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica. La successione delle sanzioni non é, né deve essere automatica: mancanze lievi possono rimanere oggetto di sanzioni leggere anche se reiterate; mancanze più gravi sono oggetto di sanzioni o procedimenti rieducativi commisurati. La sanzione deve essere irrogata in modo tempestivo per assicurarne la comprensione e quindi l’efficacia. Le sanzioni possono essere inflitte anche per mancanze commesse fuori della scuola ma che siano espressamente collegate a fatti od eventi scolastici e/o risultino di tale gravità da avere una forte ripercussione nell’ambiente scolastico. VII. Le sanzioni saranno comminate secondo quanto previsto dal Regolamento per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari. VIII. La convocazione dei genitori non deve configurarsi come sanzione disciplinare ma come mezzo di informazione e di accordo per una concertata strategia di recupero: tale atto dovrà essere compiuto a livello preventivo, quando possibile, dal singolo docente o dal Consiglio di Classe. ART. 21 Non è consentita la produzione di foto e video all’interno della scuola e nelle classi, ai sensi della Direttiva del MIUR n. 104 del 30/11/2007. La trasgressione di tale norma comporta le sanzioni disciplinari previste dal Regolamento. I docenti possono autorizzare la produzione di foto e video in particolari circostanze; l’autorizzazione è riportata sul registro di classe.

SANZIONI DISCIPLINARI E ORGANISMI DI GARANZIA

ART. 22 I. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla scuola sono sempre adottati da un Organo collegiale. II. I provvedimenti disciplinari verranno applicati, ordinariamente,  secondo le seguenti gradualità:
  • Invio da parte del docente alla famiglia di comunicazione informativa sul comportamento scorretto;
  • Invio da parte del Capo d’Istituto di informativa  scritta ai genitori;
  • Convocazione da parte del Capo di Istituto del Consiglio di Classe per l’eventuale allontanamento dell’alunno per uno o più giorni dalla comunità scolastica.
III. Il Consiglio di Classe avrà la facoltà di decidere la durata dell’allontanamento secondo la gravità del fatto commesso. IV. Un insegnante che sostituisce un collega assente ha facoltà di mettere un rapporto disciplinare, per un comportamento non idoneo, che sarà valutato secondo il regolamento vigente. V. L’alunno che arrecherà danno ai macchinari, alle strutture didattiche, ai locali e al patrimonio della scuola, sarà tenuto a ripagare quanto danneggiato. Nel caso che non fosse individuato il responsabile, l’intera classe provvederà alla copertura della spesa. VI. Saranno sequestrati immediatamente oggetti ritenuti pericolosi o fonte di distrazione incluso cellulari e apparecchiature audio se non usati per attività didattica. VII. Non verranno giustificate le assenze che non siano annotate nell’apposito libretto. ART. 23 I. Organo competente ad erogare la sanzione di allontanamento dalla scuola è il Consiglio di classe riunito con la sola presenza dei Docenti e presieduto dal Dirigente Scolastico. La deliberazione di sospensione va assunta a maggioranza. L’insegnante di religione cattolica e, nel caso si tratti di alunno che frequenta le attività formative alternative all’insegnamento di religione cattolica, l’insegnante incaricato di questo insegnamento, partecipano alla seduta del Consiglio con diritto di parola e di voto. II. Il Dirigente Scolastico adotterà la procedura prevista dal Regolamento per l’irrorazione delle sanzioni disciplinari. ART. 24 I. E’ istituito nell’Istituto il Comitato di Garanzia previsto dal D.P.R. n.249 del 24 giugno 1988. Esso è formato da 8 componenti eletti e dal Dirigente Scolastico. II. I membri eletti sono:
  • il Presidente del Consiglio di Istituto;
  • due genitori eletti dal Consiglio di Istituto anche al di fuori del Consiglio
  • due Docenti eletti dal Collegio dei Docenti
  • un rappresentante del personale A.T.A. eletto dall’assemblea del personale.
III. Due studenti eletti dal Consiglio di Istituto anche al di fuori del Consiglio. IV. Il Comitato di Garanzia dura in carica due anni. V. Il Presidente del Consiglio di Istituto assume le funzioni di Presidente del Comitato. Il Comitato elegge un vicepresidente tra i genitori. VI. Il Dirigente Scolastico è membro di diritto del Comitato e partecipa alle riunioni senza diritto di voto. Uno dei Docenti, nominato dal Presidente, assume le funzioni di segretario. VII. Nel caso in cui siano all’esame del Comitato ricorsi o comunque problemi nei quali siano coinvolti Docenti, genitori o personale ATA facenti parte del Comitato essi vengono sostituiti da supplenti, eletti allo scopo. VIII. Il Comitato delibera a maggioranza relativa dei presenti. IX. Nelle deliberazioni relative ai ricorsi avverso la sanzione disciplinare dell’allontanamento dalla scuola, i membri del Comitato non possono astenersi. In caso di parità prevale il voto del Presidente. X. Il Comitato di Garanzia ha iseguenti compiti:
  • Delibera sui ricorsi presentati avverso la sanzione disciplinare dell’allontanamento dalle lezioni;
  • esprime il proprio parere sulle modifiche al presente regolamento.
XI. Il Comitato di Garanzia ha sede presso l’Istituto. Della costituzione del Comitato, dei suoi compiti e dei nomi dei componenti viene data comunicazione a tutto il personale e ai genitori della scuola tramite affissione all’Albo. XII. La partecipazione al Comitato del personale docente ed A.T.A. può essere compresa tra le attività previste all’art.88 lettera k) del CCNL 29 Novembre 2007 (Fondo dell’Istituzione Scolastica)

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 25 Nel rispetto dell’art. 2 dello Statuto (relativo ai diritti dello studente), il Polo Liceale “Mazzatinti” assicura, in un quadro coerente di prevenzione e promozione delle persone, idonee iniziative per il successo scolastico (sul versante del recupero e dell’eccellenza) e per la partecipazione attiva al dialogo educativo. In questa prospettiva un ruolo fondamentale di consultazione è attribuito al Comitato studentesco (Assemblea dei Rappresentanti di Classe e d’Istituto), che può assumere nel suo specifico anche autonome iniziative. Il Comitato studentesco può riunirsi non più di una volta al mese in orario antimeridiano, compatibilmente con l’attività didattica programmata, anche per esprimere pareri e suggerimenti in ordine alla complessiva attività dell’Istituto. ART. 26 Lo studente ha diritto alla continuità dell’apprendimento e a questo fine a godere dei risultati del lavoro di équipe degli insegnanti. ART. 27 Gli studenti hanno diritto ad un albo in cui devono comparire in maniera stabile e permanente decisioni e regole di particolare rilevanza collettiva, fatta eccezione per il presente Regolamento di cui ogni classe conserverà copia. ART. 28 I. All’inizio di ogni anno scolastico il docente Coordinatore della classe illustrerà lo Statuto delle studentesse e degli studenti e il Regolamento d’Istituto. II. Ciascun docente informerà inoltre gli studenti riguardo programmazione e definizione degli obiettivi didattici, organizzazione del lavoro, criteri di valutazione, scelte di materiale didattico. ART. 29 Il presente regolamento è attuativo dal 19 marzo 2018 a conclusione dell’iter previsto dalla legge vigente per la relativa approvazione (22 febbraio 2018 approvazione del Collegio dei Docenti e 16 marzo 2018 approvazione del Consiglio di Istituto), ed è da considerarsi in vigore senza termine, salvo richiesta di modifica/integrazione da parte di una delle componenti del Consiglio di istituto che obbligatoriamente è posta all’o.d.g. del Consiglio stesso.

Servizi collegati

Indirizzi di studio collegati

Contatti

Struttura responsabile del documento

Ulteriori informazioni

Per ogni ulteriore informazione rivolgersi agli Uffici di Segreteria